Dove mettere un food truck: strada, aree private, eventi
Strada e piazze con l’autorizzazione itinerante, area privata con l’accordo del proprietario e la SCIA, eventi con la SCIA temporanea, posteggio fuori mercato in concessione: le quattro strade per piazzare il food truck, con le regole di ciascuna.
Romain BarreauFondatore di Food Truck Store · 4 min di letturaDove mettere un food truck è la domanda che decide il fatturato. In Italia le strade sono quattro: la sosta itinerante su suolo pubblico, un’area privata con l’accordo del proprietario, gli eventi con una SCIA temporanea e il posteggio fuori mercato in concessione. Ognuna ha le proprie regole, tutte passano dal SUAP.

Area pubblica o privata: la prima domanda.
Il commercio su aree pubbliche si fa su strade, piazze e aree a uso pubblico, ma anche sulle «aree private delle quali il comune abbia la disponibilità» (D.Lgs. 114/1998, art. 27). Lì vale l’autorizzazione comunale.
- Suolo pubblicoStrada, piazza, parcheggio comunale: serve l’autorizzazione di tipo B e si sosta il tempo di servire.
- Area privataCortile di un’azienda, parcheggio di un centro commerciale: accordo con il proprietario e SCIA al SUAP.
- EventiSagre, feste, festival: SCIA temporanea e posto assegnato dall’organizzatore.


Sulla strada: il commercio itinerante.
Con il tipo B si vende «per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore», con la merce solo a bordo (Emilia-Romagna, LR 12/1999). Poi ogni Comune fissa orari e distanze (Firenze, art. 36).
- 1 oradi sosta massima nello stesso punto a Firenze, poi almeno 300 m più in là
- 300 mdistanza minima da mercati, fiere e posteggi isolati per l’itinerante fiorentino
- dalle 19 alle 8le ore in cui a Firenze l’itinerante non può sostare su area pubblica; vietati anche i festivi
Dove è vietato o serve un permesso.
Senza il permesso del proprietario o del gestore il commercio è vietato in aeroporti, stazioni e autostrade (art. 28, c. 10); il Comune può vietare zone storiche o di traffico (c. 16). Firenze interdice il centro.
Prima di scegliere un giro, legga il regolamento del commercio su aree pubbliche del Comune: è pubblicato online e dice dove, quando e per quanto tempo. L’autorizzazione che serve è spiegata nella guida alla licenza ambulante e SCIA.
Su un’area privata: l’accordo e il SUAP.
Su un’area privata di cui il Comune non dispone, l’autorizzazione itinerante non basta: serve l’accordo del proprietario, nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie (D.Lgs. 59/2010, art. 64).
- Accordo scritto con il proprietario
Durata, orari, allaccio elettrico e acqua, chi paga cosa: un contratto semplice evita discussioni.
- Verifica della destinazione d’uso
L’area deve poter ospitare un’attività di somministrazione: lo chieda all’ufficio tecnico del Comune prima di firmare.
- SCIA al SUAP
La somministrazione su area privata si avvia con una SCIA allo Sportello Unico, con autorizzazione solo nelle zone tutelate (art. 64, c. 1).
- Notifica sanitaria
L’ASL deve sapere dove lavora e dove può controllare il mezzo: la notifica passa dal SUAP.
Eventi pubblici: la SCIA temporanea.
Per sagre, fiere e feste la somministrazione temporanea si avvia con una SCIA, senza il requisito professionale (DL 5/2012, art. 41). Il posto lo assegna l’organizzatore; igiene e gas restano a Suo carico.
Agli eventi i clienti arrivano a ondate: serve una squadra affiatata.

Il posteggio fuori mercato in concessione.
Molti Comuni hanno «posteggi fuori mercato», posti isolati dati in concessione con bando, come i chioschi (Firenze, art. 18). Si paga il canone del Comune (L. 160/2019, c. 837) e si lavora sempre nello stesso punto.
Un rimorchio si sposta, un chiosco no.
Il rimorchio passa dal cortile aziendale alla sagra e resta fermo su un’area privata tra un servizio e l’altro, con la RCA attiva (D.Lgs. 209/2005, art. 122). I formati sono nella pagina comprare food truck.
Cortile aziendale in settimana, evento nel fine settimana: il rimorchio va dove sono i Suoi clienti.

Domande frequenti.
Ha un’altra domanda? Ci scriva ›Sì, con l’accordo del proprietario, ma non con la sola autorizzazione itinerante, che vale per le aree pubbliche. L’attività su area privata deve rispettare le norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie (D.Lgs. 59/2010, art. 64, c. 6) e si avvia con una SCIA al SUAP del Comune, più la notifica sanitaria. Non abbiamo trovato una regola nazionale specifica per i veicoli: chieda al SUAP come inquadra il Suo caso.
Il tempo strettamente necessario a servire i clienti, secondo la regola regionale (per esempio Emilia-Romagna, LR 12/1999, art. 3). Molti Comuni precisano un massimo: Firenze un’ora nello stesso punto, poi almeno 300 metri più in là, mai dalle 19 alle 8 e mai nei giorni festivi.
Solo con il permesso del proprietario o del gestore: senza, il commercio su aree pubbliche è vietato negli aeroporti, nelle stazioni e sulle autostrade (D.Lgs. 114/1998, art. 28, c. 10). I centri storici sono spesso interdetti dal Comune.
Un accordo con chi organizza e, se l’evento è aperto al pubblico o si svolge su area pubblica, la SCIA per la somministrazione temporanea (DL 5/2012, art. 41). Per un evento privato su area privata chieda al SUAP se la SCIA è dovuta; igiene, gas e assicurazione RCT restano comunque a carico Suo.
Un posto isolato, fuori dai mercati, che il Comune dà in concessione con un bando, come fa per i chioschi (Comune di Firenze, art. 18). Si paga il canone fissato dal Comune (L. 160/2019, c. 837 e seguenti) e si lavora sempre nello stesso punto, con l’autorizzazione di tipo A.
Sì, con l’accordo del proprietario. Resti però assicurato: il codice delle assicurazioni impone la RCA al rimorchio a prescindere dal terreno e dal fatto che sia fermo o in movimento (D.Lgs. 209/2005, art. 122). Un’area chiusa riduce anche il rischio di furto, che la RCA non copre.


Di Romain, fondatore 
